Il Caso: una coppia si separa. Fra le varie questioni trattate processualmente ne emerge una inerente una richiesta di indennizzo. In particolare il marito chiede alla moglie la metà delle spese sostenute dopo la separazione per la ristrutturazione di uno stabile, acquistato al grezzo e successivamente sensibilmente aumentato di valore.
Dopo il giudizio presso il Tribunale e la Corte d'appello la causa perviene in Cassazione.
La sentenza: la Cassazione con la pronuncia n. 24160/ 2018 ha stabilito che non può presumersi, in via automatica, una "finalità di liberalità in favore del coniuge" a fronte dei "pagamenti fatti o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà anche dopo la separazione".
Di conseguenza, ecco la massima, "eventuali conferimenti e spese successivi alla separazione, non sussistendo la finalità di liberalità, dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione, e quindi il giudice di merito dovrà valutare se la moglie possa essere condannata a restituirne il 50% al marito facendo applicazione delle regole ordinarie applicabili in materia di comunione ordinaria"
Ottobre 2018
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il caso: finisce una lunga storia d'amore di una coppia particolarmente facoltosa. Lui chiede alla compagna di restituire i regali ricevuti durante la convivenza (preziosi e opere d'arte di notevole valore). La donna si oppone e ne nasce una lite, sulla quale, dopo due gradi di giudizio, si pronuncia la Cassazione.
La sentenza: con la sentenza n.18280/2016 la Suprema Corte ha distinto fra regalie e regalie. Non sussiste il diritto di ripetizione per quelle di modico valore (con la fondamentale precisazione che il concetto di "modico valore" non è assoluto ma relativo, dovendosi verificare "le condizioni dei soggetti che in questo caso disponevano di ingenti patrimoni e mantenevano un elevatissimo tenore di vita"). Quanto invece alle donazioni di non modico valore, queste ultime richiedono per legge (articolo 782 codice civile) l'atto pubblico, pena la nullità.
Nella fattispecie, quindi, non veniva ordinata la restituzione di regali, pur importanti, quali anelli, sculture, etc, in quanto compatibili con le condizioni economiche delle parti, ma veniva viceversa dichiarata la nullità del trasferimento di un quadro di ingentissimo valore, non tanto perché la relazione sentimentale era venuta meno, quanto perché la dazione in questione non era avvenuta nelle forme prescritte dalla legge, vale a dire con l'atto notarile (testualmente: "la donazione costituiva apprezzabile depauperamento del patrimonio del donante; e avrebbe richiesto la forma prevista dall'articolo 782 del codice civile").
Settembre 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Fine della convivenza. Nessun diritto alla restituzione di somme versate nel corso della stessa
Il caso: due persone convivono per cinque anni e da questa relazione nasce anche un figlio.
Finita la convivenza l'uomo sollecita alla compagna la restituzione di una somma consistente (60.000 euro).
Sostiene di averla versata nel corso del tempo sul conto corrente intestato alla donna, con la sola finalità di farle amministrare i risparmi nella maniera più proficua.
Lei argomenta di avere rinunciato al proprio lavoro, molto remunerativo, per seguire il compagno all'estero. La somma ricevuta dal convivente avrebbe quindi rappresentato una sorta di compensazione per il mancato guadagno.
Tribunale e Corte d'Appello danno ragione all'uomo, ma non la Cassazione.
La sentenza: La Corte (sentenza 22/1/2014 n.12779) ritiene che "eventuali contribuzioni di un convivente all'altro vanno intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo. I doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio refluiscono, secondo un orientamento di questa Corte ormai consolidato, sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza".
In sostanza se un convivente contribuisce a favore dell'altro adempie semplicemente al proprio dovere di assistenza morale e materiale, nell'ambito del rapporto affettivo che si è venuto a creare con la convivenza more uxorio..
E non ha alcun diritto ad alcuna restituzione nel momento in cui la convivenza abbia a cessare.
La pronuncia è nel solco di altri precedenti in materia di così dette obbligazioni naturali.
Gennaio 2014
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.