Anche la Cassazione si pronuncia favorevolmente sulla così detta stepchild adoption.
Il caso: una coppia omosessuale convive da tempo in Italia, dopo avere contratto matrimonio all'estero. Una delle due donne è madre di una bambina, concepita tramite procreazione assistita. L'altra donna si rivolge al tribunale dei minori in Italia e chiede di poter adottare la figlia della compagna. Il diritto le viene riconosciuto in entrambi i primi due gradi di giudizio. Il caso approda in Cassazione per la sentenza definitiva.
La sentenza: la Cassazione (sentenza 12962/16) conferma la sentenza impugnata. Secondo la Corte
l'adozione da parte di coppia omosessuale "non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice". Tecnicamente l'adozione è stata ritenuta ammissibile invocando l'art.44 della legge 184, che prevede per l'appunto che si possa procedere in "casi particolari" al di fuori degli stringenti requisiti di legge, purchè si ritenga che l'adozione faccia gli interessi del minore.
La sentenza, particolarmente importante e innovativa, si colloca nel solco di altre pronunce di merito che hanno già ritenuto ammissibile l'adozione del compagno (o della compagna) del genitore biologico. La così detta stepchild adoption, eliminata dal testo della legge sulle unioni civili, sta diventando realtà attraverso il contributo della giurisprudenza.
GIUGNO 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Testamento annullabile se la data di redazione non è certa
Il caso: un testamento viene scritto da un aspirante suicida che inserisce nella scheda la seguente frase: "oggi finisco di soffrire, vi saluto e la faccio finita".
Com'è noto il testamento olografo, perchè sia valido, deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (articolo 602 codice civile). Nel caso in esame mancava nel documento una data, espressamente indicata.
La sentenza: la Cassazione, con la sentenza n.23014/2015 ha considerato che le espressioni utilizzate nella fattispecie non consentissero di provare la data certa, con conseguente annullabilità del testamento per assenza di uno dei requisiti essenziali. Il testatore, infatti, avrebbe potuto decidere di suicidarsi anche successivamente al momento in cui scriveva le sue disposizioni e annunciava il suo estremo gesto. Non c'era la prova, cioè, che il testamento fosse stato scritto esattamente il giorno del suicidio.
Diverso è il caso in cui la data (pur non essendo stata indicata come richiesto dalla legge con giorno, mese e anno) risulti egualmente certa.
Questo avviene quando si utilizzano forme equipollenti (per es. Natale 2014, giorno del mio cinquantesimo compleanno, etc).
In casi come questi il testamento si ritiene che sia del tutto valido.
Novembre 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Cintura di sicurezza non allacciata: in caso di sinistro vi è concorso di colpa.
Il caso: se a seguito di un incidente stradale una persona riporta dei danni alla propria integrità fisica e non aveva le cinture di sicurezza allacciate, in linea teorica può ugualmente richiedere il risarcimento ma è possibile che l'importo venga ridotto per la sussistenza di un concorso di colpa, qualora si dimostri che la cintura avrebbe potuto ridurre l'entità delle conseguenze patite.
La sentenza: con una recentissima sentenza (126/2016) la Cassazione, seguendo altri precedenti conformi, ha confermato che "il mancato uso da parte della vittima della cintura di sicurezza può riflettersi sull'ammontare risarcitorio". In parole povere il risarcimento non viene escluso a priori, ma l'ammontare dello stesso può essere proporzionalmente ridotto per via del concorso di colpa della vittima.
Casi analoghi si verificano nell'ipotesi di investimento del pedone che attraversa al di fuori delle strisce pedonali.
Aprile 2016
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