IL CASO
In seguito alla separazione di una coppia il figlio minore rimane a vivere con la madre.
Il padre si rifiuta di fare visita al figlio e per questo comportamento il Tribunale in primo grado stabilisce che debba pagare 100 euro alla madre per ogni futuro inadempimento "all'obbligo di incontrare il figlio".
La Corte d'Appello conferma il provvedimento di primo grado e il padre ricorre in Cassazione, sostenendo che la visita non può costituire un obbligo, ma va lasciata alla sua discrezionalità.
LA SENTENZA
Con ordinanza Ordinanza 5 dicembre 2019 - 6 marzo 2020, n. 6471 la Suprema Corte ha accolto il ricorso del genitore non affidatario con queste motivazioni:
-il diritto/dovere di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato ..è esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo concorrendo con l'altro ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole:
a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell'altro genitore, su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie condotte dal rendere più difficoltoso o dall'impedire l'esercizio dell'altrui diritto nei termini di cui all'art. 709-ter c.p.c. ed è, d'altra parte, abdicabile dal titolare;
b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza dell'interessato e... non è esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore.
Ciò non esclude ovviamente che, qualora il comportamento sanzionato permanga, possano non solo essere modificati i provvedimenti in vigore in tema di affidamento ma anche essere emessi provvedimenti quali la decadenza della responsabilità genitoriale.
La non coercibilità del diritto di visita non vale, infatti, ad escludere che al mancato suo esercizio non conseguano effetti. All'inerzia del genitore non collocatario può derivare l'eccezionale applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore, la decadenza della responsabilità genitoriale e anche l'ipotetico risarcimento del danno in favore del figlio.
DICEMBRE 2020
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il Caso: Una coppia divorzia e si accorda per utilizzare un'applicazione telematica, allo scopo di comunicare meglio, gestire i rapporti con i figli e dirimere eventuali controversie, anche in relazione alle spese straordinarie.
Tra le varie applicazioni di questo strumento informatico: programmazione degli impegni dei figli (visite mediche, gite scolastiche..), informazioni e verifiche sull'andamento scolastico.
La sentenza: il Tribunale ( Modena , sentenza n. 2259/2017) ha stabilito che " ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie a legge e nell'interesse della prole".
DICEMBRE 2017
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il caso: un bambino subisce danni permanenti a causa di una ipossia nel corso del parto, a causa di assistenza e cure mediche ritenute non adeguate.
L'evento si verifica presso una struttura ospedaliera diversa da quella normalmente utilizzata dall'Asl di competenza (in quanto quest'ultima aveva i propri locali temporaneamente non disponibili) e con l'intervento di medici non direttamente dipendenti della stessa.
I Giudici condannano in solido con i medici anche l'Asl competente, in virtù degli artt. 1228 e 2049 cc. L'Asl fa ricorso in Cassazione.
La sentenza: la Cassazione (con sentenza n. 7768/ 2016) rigetta il ricorso sulla base del seguente principio di diritto: "Deve per altro verso ribadirsi che allorquando un paziente viene ricoverato in una struttura sanitaria gestita, in virtù di apposita convenzione, da un soggetto diverso dal proprietario, dei danni causati dai medici ivi operanti è tenuto a rispondere non già quest'ultimo bensì il soggetto che di tale struttura ha la diretta gestione, in quanto è col primo e non col secondo che il paziente stipula, per il solo fatto dell'accettazione nella struttura, il contratto atipico di spedalità (v. Cass., 8/10/2008, n. 24791)".
La sentenza in esame, pur con l'inevitabile prudenza con cui va esaminata la fattispecie, sembrerebbe pertanto estendere la responsabilità dell'ASL.
Giugno 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.