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Francesco Biagini esercita la professione di avvocato a Bologna (principalmente) ma anche presso altri Fori (in particolare, Modena). Lo Studio Legale, che si articola in due sedi (Bologna e Valsamoggia), opera esclusivamente nel ramo civilistico e in particolare presta la propria assistenza nelle seguenti aree e materie: diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento figli naturali, coppie di fatto), successioni, contrattualistica, stato civile, locazioni e sfratti, fatto illecito, interdizione e amministrazione di sostegno, infortunistica stradale e medica, tutela della proprietà, arbitrato, recupero coattivo dei crediti, domande di cittadinanza, risarcimento danni.
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News Giuridiche

DIRITTO DI FAMIGLIA. RESPONSABILITA' GENITORIALE

Dieta vegana alla mensa scolastica: il Tribunale autorizza.

 

Il Caso: Una madre, sin dallo svezzamento, alleva il figlio secondo il regime della dieta vegana. Il padre, dopo qualche anno, in disaccordo con la madre, si rivolge al Tribunale perché venga disposta una dieta onnivora. Il Tribunale decide in tal senso e di conseguenza nega alla madre la possibilità di chiedere cibi vegani per il figlio quando questi frequenta la mensa scolastica.
Tuttavia, con il nuovo regime alimentare, il bambino lamenta problemi di salute e la madre chiede quindi al Tribunale di modificare il provvedimento assunto in precedenza.

 

La sentenza: il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica e aver constatato che il perito escludeva la possibilità di danni alla salute del bambino derivanti da una dieta vegana, accoglie il ricorso della madre (stabilendo tuttavia la precauzione di sottoporre il bambino stesso a controlli sanitari periodici)
Il Tribunale ha quindi disposto che presso l'Istituto scolastico frequentato dal bambino questi possa fruire della mensa scolastica seguendo una dieta vegana.

 

Giugno/2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

SEPARAZIONE DEI GENITORI. OBBLIGO DI MANTENERE I FIGLI MAGGIORENNI

No all' assegno di mantenimento per il figlio che all'Università non rispetta il piano di studi.

 

Il caso: una coppia si separa. I due figli convivono col padre e la madre versa l'assegno di mantenimento necessario per la loro crescita. La donna chiede al Tribunale di essere esonerata dall'obbligo che le compete, essendo i figli ormai adulti e in grado di provvedere alle proprie necessità. Dopo i vari gradi di giudizio la controversia perviene in Cassazione.

 

La sentenza: la Cassazione (sentenza n.1858/2016) accoglie la richiesta della madre. Nella fattispecie, infatti, i due ragazzi, entrambi studenti universitari, avevano sostenuto pochissimi esami: il primo solo 4 nei primi tre anni di iscrizione all'università, il secondo solo la metà di quelli previsti nel corso di laurea (ed oltretutto era fuori corso da 4 anni).
La Corte ha pertanto ritenuto che i ragazzi non avessero colto l'opportunità loro offerta di frequentare gli studi, in modo da porre le basi per la propria autonomia economica.
Già in precedenza la Cassazione (sentenza 27377/2013) si era espressa per la revoca dell'obbligo di mantenimento a vantaggio di un figlio che non aveva trovato un lavoro né aveva terminato il corso di studi universitari.

 

Più in generale va detto che i figli non vanno mantenuti semplicemente fino al raggiungimento della maggiore età, ma fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Tuttavia se l'indipendenza economica non viene raggiunta per fatto e colpa dei figli l'obbligo di mantenimento viene comunque meno. Per usare sempre le parole della Cassazione "Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica o venga provato che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita".

 

APRILE 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

CONTROVERSIE CONDOMINIALI

Lite condominiale per il posto auto: l'area davanti al garage può essere assegnata in uso al singolo proprietario

 

Il caso: in assemblea condominiale si discute della possibilità di poter fruire di un posto auto davanti al proprio garage, in modo da poter parcheggiare una seconda auto.
La delibera viene presa a maggioranza, ma un condomino contrario alla decisione ricorre al Tribunale. Lamenta che alcuni condomini possano fruire di un vantaggio a scapito degli altri, potendo utilizzare maggiori spazi comuni.

 

La sentenza: il Tribunale di Vicenza dà torto al ricorrente (sentenza n.984/2015). La possibilità di parcheggiare davanti al proprio garage, in un'area ben delimitata, se viene assegnata a tutti i condomini indistintamente deve considerarsi legittima, non sussistendo alcuna disparità di trattamento.

 

Maggio 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.