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Francesco Biagini esercita la professione di avvocato a Bologna (principalmente) ma anche presso altri Fori (in particolare, Modena). Lo Studio Legale, che si articola in due sedi (Bologna e Valsamoggia), opera esclusivamente nel ramo civilistico e in particolare presta la propria assistenza nelle seguenti aree e materie: diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento figli naturali, coppie di fatto), successioni, contrattualistica, stato civile, locazioni e sfratti, fatto illecito, interdizione e amministrazione di sostegno, infortunistica stradale e medica, tutela della proprietà, arbitrato, recupero coattivo dei crediti, domande di cittadinanza, risarcimento danni.
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News Giuridiche

IL GENITORE SEPARATO NON HA L'OBBLIGO DI VEDERE IL FIGLIO

IL CASO

 

In seguito alla separazione di una coppia il figlio minore rimane a vivere con la madre.

 

Il padre si rifiuta di fare visita al figlio e per questo comportamento il Tribunale in primo grado stabilisce che debba pagare 100 euro alla madre per ogni futuro inadempimento "all'obbligo di incontrare il figlio".

 

La Corte d'Appello conferma il provvedimento di primo grado e il padre ricorre in Cassazione, sostenendo che la visita non può costituire un obbligo, ma va lasciata alla sua discrezionalità.

 

LA SENTENZA

 

Con ordinanza Ordinanza 5 dicembre 2019 - 6 marzo 2020, n. 6471 la Suprema Corte ha accolto il ricorso del genitore non affidatario con queste motivazioni:

 

-il diritto/dovere di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato ..è esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo concorrendo con l'altro ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole:
a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell'altro genitore, su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie condotte dal rendere più difficoltoso o dall'impedire l'esercizio dell'altrui diritto nei termini di cui all'art. 709-ter c.p.c. ed è, d'altra parte, abdicabile dal titolare;
b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza dell'interessato e... non è esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore.

 

Ciò non esclude ovviamente che, qualora il comportamento sanzionato permanga, possano non solo essere modificati i provvedimenti in vigore in tema di affidamento ma anche essere emessi provvedimenti quali la decadenza della responsabilità genitoriale.
La non coercibilità del diritto di visita non vale, infatti, ad escludere che al mancato suo esercizio non conseguano effetti. All'inerzia del genitore non collocatario può derivare l'eccezionale applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore, la decadenza della responsabilità genitoriale e anche l'ipotetico risarcimento del danno in favore del figlio.

 

DICEMBRE 2020

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

DIRITTO CIVILE. LOCAZIONI

Contratto di locazione non registrato: nessun canone è dovuto

 

Il caso: Il proprietario di un immobile promuove un giudizio avverso l'inquilino, per omesso pagamento dei canoni di locazione. Il punto è che il contratto in questione non è registrato all'Agenzia delle Entrate, tanto che il convenuto sostiene che le parti avessero semplicemente concordato la stipula in tempi successivi. Terminato il primo grado, la questione finisce in appello, ove la Corte stabilisce che il contratto di locazione doveva considerarsi inefficace, perché non registrato, ma che l'inefficacia del contratto non esimeva tuttavia l'occupante dall'obbligo di pagamento del canone come corrispettivo della detenzione. Il caso finisce in cassazione

 

La sentenza: la Corte, con sentenza n.25503/2016, emette una pronuncia estremamente rigorosa verso la proprietà sulla base del fatto che oggi, per legge, i contratti di locazione sono nulli – non semplicemente inefficaci, come stabilito dalla corte d'Appello – se non registrati. Censura quindi il ragionamento della Corte d'Appello stessa, che aveva dato una interpretazione troppo flessibile della norma di legge, anche sulla base del fatto che la Corte costituzionale ha qualificato nella fattispecie la norma tributaria come norma imperativa, come tale quindi impossibile da bypassare. A fronte di un contratto di locazione non registrato, pertanto, sembra che l'unica tutela a favore della proprietà sia avanzare una richiesta per indebito arricchimento, ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile; unica azione in senso lato "risarcitoria" possibile a fronte della nullità di un contratto.

 

DICEMBRE 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

AFFIDAMENTO DEI FIGLI E POTESTA' GENITORIALE

Conflitto insanabile tra genitori separati: per le cure del figlio malato decide un terzo.

 

Il caso: vi è aspro conflitto fra due coniugi. La moglie chiede la separazione giudiziale e l'affidamento esclusivo dei figli, con specifica richiesta di attribuzione a sé della facoltà di scelta in ordine alle decisioni di maggiore rilevanza (scolastiche, mediche e terapeutiche) riguardanti i figli.
Il marito chiede l'affidamento condiviso dei figli, con attribuzione a sé, in caso di mancato accordo fra i genitori, delle decisioni rilevanti in materia sanitaria.
Uno dei due figli della coppia è peraltro malato e viene quindi disposta anche l'audizione dei medici che lo seguono in centri specializzati.

La sentenza: il Tribunale (Reggio Emilia - sentenza dell'11/6/2015) decide per il figlio malato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, ma attribuisce "le decisioni di maggior rilievo involgenti il percorso riabilitativo e di sostegno predisposto al Centro di Neuropsichiatria infantile". La ragione fondamentale di tale decisione risiede per i Giudici nel conflitto dei coniugi, aspro e insanabile.

I diritti inerenti i figli sono di natura indisponibile, per cui il Tribunale, nel loro interesse, può andare oltre le richieste stesse delle parti, e arrivare (come nella fattispecie) a disattenderle entrambe.

 

Giugno 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.