


IL CASO
In seguito alla separazione di una coppia il figlio minore rimane a vivere con la madre.
Il padre si rifiuta di fare visita al figlio e per questo comportamento il Tribunale in primo grado stabilisce che debba pagare 100 euro alla madre per ogni futuro inadempimento "all'obbligo di incontrare il figlio".
La Corte d'Appello conferma il provvedimento di primo grado e il padre ricorre in Cassazione, sostenendo che la visita non può costituire un obbligo, ma va lasciata alla sua discrezionalità.
LA SENTENZA
Con ordinanza Ordinanza 5 dicembre 2019 - 6 marzo 2020, n. 6471 la Suprema Corte ha accolto il ricorso del genitore non affidatario con queste motivazioni:
-il diritto/dovere di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato ..è esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo concorrendo con l'altro ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole:
a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell'altro genitore, su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie condotte dal rendere più difficoltoso o dall'impedire l'esercizio dell'altrui diritto nei termini di cui all'art. 709-ter c.p.c. ed è, d'altra parte, abdicabile dal titolare;
b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza dell'interessato e... non è esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore.
Ciò non esclude ovviamente che, qualora il comportamento sanzionato permanga, possano non solo essere modificati i provvedimenti in vigore in tema di affidamento ma anche essere emessi provvedimenti quali la decadenza della responsabilità genitoriale.
La non coercibilità del diritto di visita non vale, infatti, ad escludere che al mancato suo esercizio non conseguano effetti. All'inerzia del genitore non collocatario può derivare l'eccezionale applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore, la decadenza della responsabilità genitoriale e anche l'ipotetico risarcimento del danno in favore del figlio.
DICEMBRE 2020
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il Caso: una coppia si separa. Fra le varie questioni trattate processualmente ne emerge una inerente una richiesta di indennizzo. In particolare il marito chiede alla moglie la metà delle spese sostenute dopo la separazione per la ristrutturazione di uno stabile, acquistato al grezzo e successivamente sensibilmente aumentato di valore.
Dopo il giudizio presso il Tribunale e la Corte d'appello la causa perviene in Cassazione.
La sentenza: la Cassazione con la pronuncia n. 24160/ 2018 ha stabilito che non può presumersi, in via automatica, una "finalità di liberalità in favore del coniuge" a fronte dei "pagamenti fatti o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà anche dopo la separazione".
Di conseguenza, ecco la massima, "eventuali conferimenti e spese successivi alla separazione, non sussistendo la finalità di liberalità, dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione, e quindi il giudice di merito dovrà valutare se la moglie possa essere condannata a restituirne il 50% al marito facendo applicazione delle regole ordinarie applicabili in materia di comunione ordinaria"
Ottobre 2018
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
No all' assegno di mantenimento per il figlio che all'Università non rispetta il piano di studi.
Il caso: una coppia si separa. I due figli convivono col padre e la madre versa l'assegno di mantenimento necessario per la loro crescita. La donna chiede al Tribunale di essere esonerata dall'obbligo che le compete, essendo i figli ormai adulti e in grado di provvedere alle proprie necessità. Dopo i vari gradi di giudizio la controversia perviene in Cassazione.
La sentenza: la Cassazione (sentenza n.1858/2016) accoglie la richiesta della madre. Nella fattispecie, infatti, i due ragazzi, entrambi studenti universitari, avevano sostenuto pochissimi esami: il primo solo 4 nei primi tre anni di iscrizione all'università, il secondo solo la metà di quelli previsti nel corso di laurea (ed oltretutto era fuori corso da 4 anni).
La Corte ha pertanto ritenuto che i ragazzi non avessero colto l'opportunità loro offerta di frequentare gli studi, in modo da porre le basi per la propria autonomia economica.
Già in precedenza la Cassazione (sentenza 27377/2013) si era espressa per la revoca dell'obbligo di mantenimento a vantaggio di un figlio che non aveva trovato un lavoro né aveva terminato il corso di studi universitari.
Più in generale va detto che i figli non vanno mantenuti semplicemente fino al raggiungimento della maggiore età, ma fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Tuttavia se l'indipendenza economica non viene raggiunta per fatto e colpa dei figli l'obbligo di mantenimento viene comunque meno. Per usare sempre le parole della Cassazione "Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica o venga provato che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita".
APRILE 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.