


No all' assegno di mantenimento per il figlio che all'Università non rispetta il piano di studi.
Il caso: una coppia si separa. I due figli convivono col padre e la madre versa l'assegno di mantenimento necessario per la loro crescita. La donna chiede al Tribunale di essere esonerata dall'obbligo che le compete, essendo i figli ormai adulti e in grado di provvedere alle proprie necessità. Dopo i vari gradi di giudizio la controversia perviene in Cassazione.
La sentenza: la Cassazione (sentenza n.1858/2016) accoglie la richiesta della madre. Nella fattispecie, infatti, i due ragazzi, entrambi studenti universitari, avevano sostenuto pochissimi esami: il primo solo 4 nei primi tre anni di iscrizione all'università, il secondo solo la metà di quelli previsti nel corso di laurea (ed oltretutto era fuori corso da 4 anni).
La Corte ha pertanto ritenuto che i ragazzi non avessero colto l'opportunità loro offerta di frequentare gli studi, in modo da porre le basi per la propria autonomia economica.
Già in precedenza la Cassazione (sentenza 27377/2013) si era espressa per la revoca dell'obbligo di mantenimento a vantaggio di un figlio che non aveva trovato un lavoro né aveva terminato il corso di studi universitari.
Più in generale va detto che i figli non vanno mantenuti semplicemente fino al raggiungimento della maggiore età, ma fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Tuttavia se l'indipendenza economica non viene raggiunta per fatto e colpa dei figli l'obbligo di mantenimento viene comunque meno. Per usare sempre le parole della Cassazione "Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica o venga provato che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita".
APRILE 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
L'omosessualità celata non è causa di annullamento del matrimonio
Il caso: dopo pochi mesi dal matrimonio la moglie rileva un comportamento strano nel marito. Questi è particolarmente nervoso, parla poco e si rifiuta di avere rapporti sessuali. Passano poche settimane e il marito dichiara di provare attrazione per "i maschi", dopo di che abbandona la casa coniugale.
La moglie si rivolge al Tribunale chiedendo l'annullamento del matrimonio: la "deviazione" del marito non consente lo svolgimento di una normale vita coniugale ed è viziato il consenso espresso per contrarre il matrimonio per effetto di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
La sentenza: il Tribunale di Padova (sentenza n.3176/2014) respinge la domanda. Nel nostro sistema l'errore sulle qualità personali del coniuge è essenziale quando vi siano le condizioni di cui all'articolo 122 codice civile, norma che prevede che l'errore sulle qualità personali sia giuridicamente rilevante qualora riguardi l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale. Secondo il Tribunale "benché debba ritenersi che all'epoca della redazione della norma l'omosessualità fosse ritenuta alla stregua di una deviazione sessuale e l'intenzione del legislatore fosse quella di comprendere l'errore su tale deviazione tra quelli essenziali, l'attuale percezione medica e sociale ha definitivamente superato tale impostazione; da anni l'omosessualità è stata cancellata dal manuale che classifica i disturbi psichici cosicché l'omosessualità non può più qualificarsi come patologia, ma come caratteristica della personalità".
Il mutamento dei costumi porta evidentemente con sè anche un mutamento dell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale di norme scritte dal Legislatore molti decenni fa.
Ottobre 2014
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il dentista prima di intervenire deve verificare anche l'operato dei precedenti colleghi
Il caso: un dentista applica al paziente una protesi.
Lo strumento è privo di difetti, il lavoro è eseguito correttamente, ma sorgono ugualmente vari problemi per via della situazione pregressa del soggetto.
Il paziente lamenta infatti dolori e infezioni e la situazione si aggrava nel tempo.
Per alleviare le sofferenze del paziente la protesi viene infine rimossa, con un intervento costoso.
Il paziente richiede il risarcimento delle spese di rimozione, ma il dentista non intende rifondere alcuna somma, ritenendo di aver correttamente operato.
Il caso approda in Tribunale e in prima istanza il paziente vede respinta la propria domanda.
La Corte d'Appello ribalta la pronuncia in quanto il dentista era tenuto a verificare anche il lavoro eseguito dai precedenti colleghi, prima di posizionare la protesi.
La sentenza: la Corte di Cassazione (sentenza 12871/2015) conferma la decisione di appello, dando ragione quindi al paziente. In definitiva il dentista, prima di applicare la protesi, doveva valutare la congruità degli interventi effettuati sul paziente dall'odontotecnico che era intervenuto in precedenza. E solo dopo scegliere la terapia più idonea per la situazione sottoposta al suo esame.
Di qui la responsabilità e la conseguente condanna.
La pronuncia è nel solco di un tendenziale ampliamento dell'area della responsabilità professionale.
Giugno 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.