


Ritardata diagnosi da patologia: si al risarcimento.
Il caso: Un bambino lamenta forti dolori addominali con vomito e viene accompagnato dai genitori al Pronto soccorso. Dopo una consulenza pediatrica e chirurgica viene dimesso. Come terapia viene prescritto un antidolorifico.
I sintomi peggiorano e i genitori portano di nuovo il bambino al P.S. che viene questa volta ricoverato e sottoposto ad ulteriori accertamenti. Successivamente viene operato d'urgenza per appendicite acuta e diffusa peritonite.
I genitori si rivolgono al tribunale per chiedere alla ASL il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'iniziale errore diagnostico dei sanitari. In particolare segnalano che se l'attacco di appendicite fosse stato subito riconosciuto, l'interevento sarebbe stato effettuato in laparoscopia, con tecnica quindi meno invasiva e minori rischi per il paziente, evitando inoltre cicatrici e aderenze.
La sentenza: il Tribunale (Taranto, sentenza n.21/2016) accoglie la domanda risarcitoria. Anche la ritardata diagnosi costituisce errore medico e può dar diritto al risarcimento se si configurano dei danni a carico del paziente (come nella fattispecie). Inoltre per ricollegare un evento lesivo ad un atto medico colposo occorre che sussista tra i due elementi un nesso causale non in termini di certezza ("oltre ogni ragionevole dubbio", come deve avvenire in sede penale) ma semplicemente di rilevante probabilità. Di qui la condanna dell'Asl a risarcire il danno.
Gennaio 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
L'insegnante (e la scuola) non rispondono dei danni subiti da un alunno fuori dalla struttura
Il caso: gli scolari escono dalla scuola. Una ragazza si siede sul parapetto delle scale e viene spinta da un compagno, cade all'indietro e si procura lesioni molto gravi. Viene richiesto il risarcimento dei danni, ma la domanda viene respinta sia in primo grado che in appello. La causa perviene in Cassazione.
La sentenza: La Suprema Corte (sentenza 16 febbraio 2015 n.3081) respinge la domanda risarcitoria con questa motivazione. "Il presupposto di fatto della responsabilità dell'insegnante per il danno che l'allievo subisce è che gli sia affidato. Colui che agisce per ottenere il relativo risarcimento, quindi, sia che invochi la responsabilità contrattuale, per non aver l'insegnante diligentemente adempiuto all'obbligo di sorvegliare gli alunni, sia che invochi la responsabilità extracontrattuale, per non avere l'insegnante adottato le cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori affidati, deve, in ogni caso, dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel periodo di tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante". Per la Corte l'allievo è affidato all'insegnante quando si trovi all'interno della struttura: in questo arco temporale e spaziale l'insegnante ha l'obbligo di vigilare ed è responsabile per quanto può accadere.
Giugno 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
L'immobile non comodamente divisibile può essere assegnato anche al proprietario di quote minoritarie
Il caso: un immobile perviene in eredità a cinque fratelli.
Uno di loro si rivolge al Tribunale per chiedere lo scioglimento della comunione, paritaria e indivisa (diviene nel contempo quotista maggioritario con 3/5, avendo acquistato le quote di due coeredi).
Il tribunale assegna l'intero cespite agli altri due fratelli, ancora titolari di quote per 1/5 ciascuno, dietro corrispettivo (da notare il fatto che essi gestivano un'attività commerciale proprio nello stabile oggetto di divisione).
In Appello la sentenza viene ribaltata e viene prevista l'assegnazione dell'immobile questa volta al quotista maggioritario. Le parti soccombenti propongono ricorso.
La sentenza: la Corte di Cassazione (sentenza 5 novembre 2015 n.22663) accoglie il ricorso con queste argomentazioni. Il giudice, nell'assumere la propria decisione in ordine all'assegnazione a uno dei quotisti, può utilizzare "il prudente apprezzamento determinato da ragioni di opportunità". Nel caso in esame vi era un "superiore interesse di continuare l'azienda ristorante-bar".
Di qui la decisione di assegnare l'immobile ai titolari dell'esercizio commerciale, benché quotisti minoritari.
Novembre 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.