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Francesco Biagini esercita la professione di avvocato a Bologna (principalmente) ma anche presso altri Fori (in particolare, Modena). Lo Studio Legale, che si articola in due sedi (Bologna e Valsamoggia), opera esclusivamente nel ramo civilistico e in particolare presta la propria assistenza nelle seguenti aree e materie: diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento figli naturali, coppie di fatto), successioni, contrattualistica, stato civile, locazioni e sfratti, fatto illecito, interdizione e amministrazione di sostegno, infortunistica stradale e medica, tutela della proprietà, arbitrato, recupero coattivo dei crediti, domande di cittadinanza, risarcimento danni.
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News Giuridiche

Fine di un rapporto di coppia: si possono chiedere indietro i regali?

Il caso: finisce una lunga storia d'amore di una coppia particolarmente facoltosa. Lui chiede alla compagna di restituire i regali ricevuti durante la convivenza (preziosi e opere d'arte di notevole valore). La donna si oppone e ne nasce una lite, sulla quale, dopo due gradi di giudizio, si pronuncia la Cassazione.

 

La sentenza: con la sentenza n.18280/2016 la Suprema Corte ha distinto fra regalie e regalie. Non sussiste il diritto di ripetizione per quelle di modico valore (con la fondamentale precisazione che il concetto di "modico valore" non è assoluto ma relativo, dovendosi verificare "le condizioni dei soggetti che in questo caso disponevano di ingenti patrimoni e mantenevano un elevatissimo tenore di vita"). Quanto invece alle donazioni di non modico valore, queste ultime richiedono per legge (articolo 782 codice civile) l'atto pubblico, pena la nullità.
Nella fattispecie, quindi, non veniva ordinata la restituzione di regali, pur importanti, quali anelli, sculture, etc, in quanto compatibili con le condizioni economiche delle parti, ma veniva viceversa dichiarata la nullità del trasferimento di un quadro di ingentissimo valore, non tanto perché la relazione sentimentale era venuta meno, quanto perché la dazione in questione non era avvenuta nelle forme prescritte dalla legge, vale a dire con l'atto notarile (testualmente: "la donazione costituiva apprezzabile depauperamento del patrimonio del donante; e avrebbe richiesto la forma prevista dall'articolo 782 del codice civile").

 

Settembre 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

ANNULLAMENTO MATRIMONIO. DIRITTI DEI CONIUGI

L'omosessualità celata non è causa di annullamento del matrimonio

 

Il caso: dopo pochi mesi dal matrimonio la moglie rileva un comportamento strano nel marito. Questi è particolarmente nervoso, parla poco e si rifiuta di avere rapporti sessuali. Passano poche settimane e il marito dichiara di provare attrazione per "i maschi", dopo di che abbandona la casa coniugale.
La moglie si rivolge al Tribunale chiedendo l'annullamento del matrimonio: la "deviazione" del marito non consente lo svolgimento di una normale vita coniugale ed è viziato il consenso espresso per contrarre il matrimonio per effetto di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.

 

La sentenza: il Tribunale di Padova (sentenza n.3176/2014) respinge la domanda. Nel nostro sistema l'errore sulle qualità personali del coniuge è essenziale quando vi siano le condizioni di cui all'articolo 122 codice civile, norma che prevede che l'errore sulle qualità personali sia giuridicamente rilevante qualora riguardi l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale. Secondo il Tribunale "benché debba ritenersi che all'epoca della redazione della norma l'omosessualità fosse ritenuta alla stregua di una deviazione sessuale e l'intenzione del legislatore fosse quella di comprendere l'errore su tale deviazione tra quelli essenziali, l'attuale percezione medica e sociale ha definitivamente superato tale impostazione; da anni l'omosessualità è stata cancellata dal manuale che classifica i disturbi psichici cosicché l'omosessualità non può più qualificarsi come patologia, ma come caratteristica della personalità".

 

Il mutamento dei costumi porta evidentemente con sè anche un mutamento dell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale di norme scritte dal Legislatore molti decenni fa.

 

Ottobre 2014

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

ASSEGNO DIVORZILE. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario dell'assegno divorzile perde il diritto in caso di stabile convivenza

 

Il caso: in sede di divorzio viene disposto che il marito versi un assegno di mantenimento alla moglie, allo scopo di garantire alla stessa di poter mantenere inalterato il precedente tenore di vita. Fra i due vi è infatti sperequazione reddituale. Successivamente la moglie inizia un rapporto di convivenza, ragion per cui il marito chiede che venga eliminato il suo obbligo.

 

La sentenza: la Corte di Cassazione (sentenza n.6855/2015) dà ragione al marito e stabilisce che il coniuge divorziato che conviva con un'altra persona perde il diritto all'assegno. Il presupposto per ottenere la revoca è che la convivenza presenti "i connotati di stabilità e continuità". In tale evenienza si può parlare, per la Suprema Corte, di "un modello di vita analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio". La convivenza, sotto questo profilo, ha quindi conseguenze identiche a quelle già previste nel caso di nuovo matrimonio contratto dal divorziato beneficiario dell'assegno (perdita del diritto).

 

Va detto che sempre a parere dei Supremi Giudici la perdita del diritto sarebbe definitiva (la successiva cessazione della convivenza non costituirebbe titolo per riottenere l'assegno divorzile).

 

Dicembre 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.