


Il tradimento può portare all'addebito della separazione. Specie se pubblicizzato su facebook
Il caso: una moglie scopre che il marito ha una relazione extra-coniugale. Ad aggravare il quadro rinviene su Facebook frasi e foto che provano che l'uomo non solo non nasconde detta relazione, ma anzi in qualche modo la rende pubblica.
Chiede quindi al Tribunale la separazione con addebito al coniuge, sul presupposto non solo del tradimento ma anche delle modalità con cui era stato posto in essere.
La sentenza: Il Tribunale dà ragione alla moglie. Nel corso del processo era infatti emerso che il marito aveva effettivamente frequentato la donna (l'amante) e che aveva pubblicamente dichiarato su facebook il suo amore per lei, e questo non dopo la separazione bensì prima dell'allontanamento dalla casa coniugale, quando era ancora sposato a tutti gli effetti (le prove erano documentali - le foto delle pagine del social network - e testimoniali). Di seguito il nocciolo dell'argomentazione utilizzata dai Giudici che come si vedrà non fa perno esclusivamente sull'adulterio, ma anche sulle modalità con cui lo stesso si concretizza. "Deve pertanto pronunciarsi la separazione con addebito al marito per violazione del dovere di fedeltà, tenuto conto delle modalità con cui è stata coltivata la relazione extraconiugale, che hanno comportato offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge". Da notare che in casi analoghi (in presenza cioè di tradimento ostentato pubblicamente, con modalità quindi di fatto ingiuriose) alcuni Tribunali hanno disposto altresì il risarcimento del danno per così detto illecito endo-familiare. Si vedano i relativi articoli già pubblicati in questa sezione.
Dicembre 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
La negoziazione assistita è legge
L'istituto della negoziazione assistita (legge 10 novembre 2014, n.62) ha lo scopo di ridurre il numero dei contenziosi da trattare nei tribunali.
Alle parti viene data la possibilità di "risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo".
Può riguardare ogni materia, con l'esclusione di:
- diritti indisponibili
- materia di lavoro
- casi in cui è prevista la mediazione obbligatoria
L'accordo può essere raggiunto in un arco temporale massimo di tre mesi e produce gli stessi effetti di una sentenza.
Il legislatore prevede anche casi un cui la negoziazione assistita è obbligatoria (per cui non è possibile procedere direttamente con la domanda giudiziale ma occorre prima esperire la negoziazione stessa):
- risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti
- pagamento a qualsiasi titolo di somme, purchè non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Il dentista prima di intervenire deve verificare anche l'operato dei precedenti colleghi
Il caso: un dentista applica al paziente una protesi.
Lo strumento è privo di difetti, il lavoro è eseguito correttamente, ma sorgono ugualmente vari problemi per via della situazione pregressa del soggetto.
Il paziente lamenta infatti dolori e infezioni e la situazione si aggrava nel tempo.
Per alleviare le sofferenze del paziente la protesi viene infine rimossa, con un intervento costoso.
Il paziente richiede il risarcimento delle spese di rimozione, ma il dentista non intende rifondere alcuna somma, ritenendo di aver correttamente operato.
Il caso approda in Tribunale e in prima istanza il paziente vede respinta la propria domanda.
La Corte d'Appello ribalta la pronuncia in quanto il dentista era tenuto a verificare anche il lavoro eseguito dai precedenti colleghi, prima di posizionare la protesi.
La sentenza: la Corte di Cassazione (sentenza 12871/2015) conferma la decisione di appello, dando ragione quindi al paziente. In definitiva il dentista, prima di applicare la protesi, doveva valutare la congruità degli interventi effettuati sul paziente dall'odontotecnico che era intervenuto in precedenza. E solo dopo scegliere la terapia più idonea per la situazione sottoposta al suo esame.
Di qui la responsabilità e la conseguente condanna.
La pronuncia è nel solco di un tendenziale ampliamento dell'area della responsabilità professionale.
Giugno 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.