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Francesco Biagini esercita la professione di avvocato a Bologna (principalmente) ma anche presso altri Fori (in particolare, Modena). Lo Studio Legale, che si articola in due sedi (Bologna e Valsamoggia), opera esclusivamente nel ramo civilistico e in particolare presta la propria assistenza nelle seguenti aree e materie: diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento figli naturali, coppie di fatto), successioni, contrattualistica, stato civile, locazioni e sfratti, fatto illecito, interdizione e amministrazione di sostegno, infortunistica stradale e medica, tutela della proprietà, arbitrato, recupero coattivo dei crediti, domande di cittadinanza, risarcimento danni.
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News Giuridiche

SEPARAZIONE DEI GENITORI. OBBLIGO DI MANTENERE I FIGLI MAGGIORENNI

No all' assegno di mantenimento per il figlio che all'Università non rispetta il piano di studi.

 

Il caso: una coppia si separa. I due figli convivono col padre e la madre versa l'assegno di mantenimento necessario per la loro crescita. La donna chiede al Tribunale di essere esonerata dall'obbligo che le compete, essendo i figli ormai adulti e in grado di provvedere alle proprie necessità. Dopo i vari gradi di giudizio la controversia perviene in Cassazione.

 

La sentenza: la Cassazione (sentenza n.1858/2016) accoglie la richiesta della madre. Nella fattispecie, infatti, i due ragazzi, entrambi studenti universitari, avevano sostenuto pochissimi esami: il primo solo 4 nei primi tre anni di iscrizione all'università, il secondo solo la metà di quelli previsti nel corso di laurea (ed oltretutto era fuori corso da 4 anni).
La Corte ha pertanto ritenuto che i ragazzi non avessero colto l'opportunità loro offerta di frequentare gli studi, in modo da porre le basi per la propria autonomia economica.
Già in precedenza la Cassazione (sentenza 27377/2013) si era espressa per la revoca dell'obbligo di mantenimento a vantaggio di un figlio che non aveva trovato un lavoro né aveva terminato il corso di studi universitari.

 

Più in generale va detto che i figli non vanno mantenuti semplicemente fino al raggiungimento della maggiore età, ma fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Tuttavia se l'indipendenza economica non viene raggiunta per fatto e colpa dei figli l'obbligo di mantenimento viene comunque meno. Per usare sempre le parole della Cassazione "Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica o venga provato che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita".

 

APRILE 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

ADOZIONE DI MINORI DA PARTE DI COPPIE OMOSESSUALI. LA GIURISPRUDENZA SULLA COSI' DETTA STEPCHILD ADOPTION

Stepchild adoption: i Tribunali anticipano il Legislatore

 

Il caso: due donne italiane convivono per alcuni anni alle Canarie (e una delle due dà alla luce una bambina, tramite fecondazione assistita). Si sposano nel 2009 in Spagna e l'anno successivo il coniuge della madre biologica adotta la bambina (ormai dodicenne), come consentito dalla legge di quel Paese.
Successivamente divorziano e la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambe.
Nel 2013 una delle due donne chiede al Tribunale per i Minorenni di Milano il riconoscimento agli effetti civili interni dell'ordinanza di adozione spagnola.
La richiesta viene respinta in primo grado.

 

La sentenza: in Appello i Giudici ribaltano la decisione (pronuncia del giorno 16 ottobre 2015).
La Corte ritiene infatti che con l'adozione si realizzi l'interesse della figlia che "è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l'originario progetto di genitorialità condivisa, nell'ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile".

 

Per completezza va detto che nel contempo è stata rigettata la domanda di riconoscimento e trascrizione del matrimonio e della successiva sentenza di divorzio.

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

L'assegno di mantenimento dei figli va pagato integralmente anche nei periodi di permanenza degli stessi presso il genitore che lo versa

 

Il caso: due coniugi si separano, la figlia viene affidata ad entrambi ma con residenza presso la madre. Il giudice dispone quindi che il padre paghi un contributo di mantenimento.
Capita più volte che il padre ospiti la ragazza, anche per periodi prolungati, soprattutto nel periodo delle vacanze estive. In quelle occasioni egli sospende arbitrariamente il pagamento dell'assegno alla madre, ritenendo già assolto il suo obbligo di mantenimento in forma così detta diretta (provvedendo direttamente alle esigenze della figlia).
Ne nasce una lite tra i genitori: la madre sollecita il pagamento delle quote arretrate, non versate, il padre si oppone.

 

La sentenza: il Tribunale di Roma (sentenza 6228/2013) dà ragione alla madre e dispone che il pagamento sia dovuto. Il padre aveva modificato di propria iniziativa, e senza alcun accordo, le condizioni pattuite in sede di separazione e non gli era consentito farlo per il solo fatto di avere ospitato la figlia presso di sè.

La sentenza in esame non costituisce una novità nel panorama giurisprudenziale. L'assegno di mantenimento, infatti, anche quando suddiviso in rate mensili, è calcolato in rapporto ad un intero anno e include ogni evenienza che si verifichi nel suddetto periodo. Pertanto la sospensione durante i periodi di permanenza presso la residenza del genitore onerato di tale versamento è illegittima.

 

Gennaio 2014

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.