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AVVOCATO FRANCESCO BIAGINI

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Francesco Biagini esercita la professione di avvocato a Bologna (principalmente) ma anche presso altri Fori (in particolare, Modena). Lo Studio Legale, che si articola in due sedi (Bologna e Valsamoggia), opera esclusivamente nel ramo civilistico e in particolare presta la propria assistenza nelle seguenti aree e materie: diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento figli naturali, coppie di fatto), successioni, contrattualistica, stato civile, locazioni e sfratti, fatto illecito, interdizione e amministrazione di sostegno, infortunistica stradale e medica, tutela della proprietà, arbitrato, recupero coattivo dei crediti, domande di cittadinanza, risarcimento danni.
Avvocato Bologna per ulteriori informazioni consulta il portale www.avvocatobiagini.it
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News Giuridiche

GRAVIDANZA INDESIDERATA: NIENTE RISARCIMENTO DANNI AL PADRE NATURALE

Il caso :Una coppia ha un rapporto sessuale. Non viene presa alcuna precauzione al fine di evitare una gravidanza, in quanto la donna dichiara al partner di essere in quel momento non fertile. Viene concepito un figlio e il padre ricorre al tribunale per essere risarcito dei danni derivanti da quella che asserisce essere una sorta di "truffa", avendo la donna al momento del rapporto mentito intenzionalmente.

 

La sentenza: la Suprema Corte, con sentenza n. 10906/maggio/2017 ha rigettato il ricorso con queste motivazioni:
" una persona che è in grado di svolgere un atto sessuale completo, infatti, non può – alla luce del notorio – ignorare l'esistenza di mezzi contraccettivi, il cui reperimento e utilizzo sono di tale agevolezza che non possono non essere ascritti alla "ordinaria diligenza" per chi, appunto, in quel determinato caso intende esclusivamente soddisfare un suo desiderio sessuale e non vuole invece avvalersi delle sue potenzialità generative".
"Su questa linea, in effetti, condivisibilmente si colloca la vera e propria ratio decidendi della sentenza impugnata. Osserva infatti la corte territoriale, alla conclusione del suo iter motivazionale, che l'attuale ricorrente, "in quanto portatore di un così forte e intenso desiderio di non procreare, avrebbe dovuto adottare sicure misure precauzionali", onde, non facendolo, egli stesso ha "assunto il rischio delle conseguenze dell'azione".

 

Maggio 2017

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

DIRITTO DI FAMIGLIA. RESPONSABILITA' GENITORIALE

Dieta vegana alla mensa scolastica: il Tribunale autorizza.

 

Il Caso: Una madre, sin dallo svezzamento, alleva il figlio secondo il regime della dieta vegana. Il padre, dopo qualche anno, in disaccordo con la madre, si rivolge al Tribunale perché venga disposta una dieta onnivora. Il Tribunale decide in tal senso e di conseguenza nega alla madre la possibilità di chiedere cibi vegani per il figlio quando questi frequenta la mensa scolastica.
Tuttavia, con il nuovo regime alimentare, il bambino lamenta problemi di salute e la madre chiede quindi al Tribunale di modificare il provvedimento assunto in precedenza.

 

La sentenza: il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica e aver constatato che il perito escludeva la possibilità di danni alla salute del bambino derivanti da una dieta vegana, accoglie il ricorso della madre (stabilendo tuttavia la precauzione di sottoporre il bambino stesso a controlli sanitari periodici)
Il Tribunale ha quindi disposto che presso l'Istituto scolastico frequentato dal bambino questi possa fruire della mensa scolastica seguendo una dieta vegana.

 

Giugno/2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

IL DIVORZIO BREVE E' LEGGE

Dalla separazione al divorzio: tempi ridotti dal Legislatore

 

La legge n.898 del 1970, la prima in Italia sul divorzio, prevedeva che dovessero trascorrere cinque anni dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio.

Successivamente il legislatore riduceva a tre anni il periodo di separazione necessario per arrivare allo scioglimento del matrimonio (o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso).

Ora con la legge 11.05.2015 n.55 bastano sei mesi in caso di separazione consensuale e dodici mesi in caso di percorso giudiziale (il termine decorre dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale).

Non un divorzio immediato, quindi, ma tempi comunque ridotti per conciliare due interessi fra loro divergenti (ed entrambi meritevoli di tutela): da un lato la possibilità per i coniugi di rivedere la loro scelta (c.d. ripensamento e conseguente riconciliazione), dall'altro lato la necessità di definire rapidamente una situazione che si presenta, il più delle volte, irreversibile.

 

Giugno 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.