


Il caso: due persone si lasciano dopo un matrimonio di brevissima durata (quindici mesi). In sede di separazione consensuale alla moglie viene attribuito un assegno di mantenimento. Nel successivo divorzio viene tuttavia rigettata, in entrambi i gradi di giudizio, la domanda della moglie stessa volta ad ottenere anche l'assegno divorzile. Ciò sulla base della seguente motivazione: "la convivenza fu comunque brevissima per effetto della immediata constatazione dell'impossibilità di una unione duratura tale da giustificare aspettative e affidamento del coniuge che ha subìto la separazione nelle sostanze dell'altro". La moglie presenta ricorso in cassazione.
La sentenza: la Cassazione (ordinanza n.2343/2016) accoglie il ricorso presentato dalla donna sulla base di un'articolata argomentazione e, per ciò che rileva in questa sede, in forza del seguente principio di diritto. "In materia di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell'assegno previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, ma non anche - salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi - sul riconoscimento del 'assegno stesso, assolvendo quest'ultimo ad una finalità di tutela del coniuge economicamente più debole".
Va detto che nel caso in esame vi era notevole sproporzione tra il reddito del marito, 18.000 euro mensili, e quello della moglie, 1.300 euro mensili. Occorre quindi sempre contestualizzare le pronunce per evitare una loro interpretazione in qualche modo distorta.
Giugno 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Se si posseggono immobili l'obbligo di versare il mantenimento può sussistere anche in assenza di reddito (ufficialmente non dichiarato).
Il caso: Nel corso di un procedimento di divorzio, sia in primo che in secondo grado, i Giudici dispongono che il marito sia tenuto a versare alla moglie un contributo mensile di mantenimento (assegno divorzile) sulla base di molteplici circostanze.
Il marito ricorre in Cassazione lamentando che egli, nelle more del processo, aveva cessato ogni attività lavorativa ed era quindi impossibilitato a versare alcunché in quanto sprovvisto di reddito.
La sentenza: la Corte di Cassazione (sentenza n.10099/2016), per ciò che qui si intende segnalare, respinge il ricorso sulla base di una fondamentale considerazione. "I suoi possedimenti" - leggasi le proprietà immobiliari del marito, n.d.r. - "riportati nelle denunce dei redditi e nella relazione catastale prodotta dalla moglie, necessitano di capacità di reddito, anche ai soli fini del loro mantenimento; la Corte di merito presume che da alcuni di essi egli tragga rendite locatizie (o comunque ne potrebbe trarre) che gli consentano un adeguato sostentamento".
Secondo la Suprema Corte, pertanto, a prescindere dalla circostanza che una persona dichiari o meno di percepire reddito, il fatto solo di possedere immobili può giustificare l'obbligo di versare un contributo di mantenimento. Va detto che le dichiarazioni dei redditi sono solo uno dei fattori da considerarsi ai fini della determinazione della debenza di un assegno divorzile. Il Tribunale può non considerarle attendibili (com'è evidentemente accaduto nella fattispecie) se le circostanze del caso inducono a ritenere che non siano tali. E' quindi anche sulla base di presunzioni che è possibile stabilire l'obbligo di contribuire al mantenimento.
Nel caso in esame secondo i Giudici era evidentemente pacifico che il marito percepisse una forma di reddito, in quanto occorre sostenere spese per la loro manutenzione (e comunque non può escludersi il ricavo di rendite non ufficiali dagli immobili stessi).
Giugno 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Separazione: in caso disaccordo i minori vanno iscritti alla scuola pubblica.
Il caso: Una coppia si separa. Aumentano le difficoltà economiche, ma la madre chiede che i due figli continuino a frequentare la scuola privata, nella fattispecie quella paritaria cattolica (sa bene che questa scelta comporta costi maggiori rispetto alla scuola pubblica, ma assegna molta importanza al fatto che i ragazzi siano istruiti con metodi didattici già sperimentati).
Il padre invece propende per l'iscrizione ad una scuola pubblica, anche in virtù delle difficoltà economiche conseguenti alla separazione.
La sentenza: il Tribunale di Milano (sentenza del 18 marzo 2016) decide che i figli della coppia debbano frequentare la scuola pubblica evidenziando come "pretendere che i figli continuino a godere del medesimo benessere che prima poteva essere garantito costituisce l'espressione di un diritto immaginario che non trova tutela nell'ordinamento giuridico".
Nella sentenza i giudici precisano altresì il ruolo dell'Istituzione pubblica con queste parole: "non si può dire che la scuola privata risponda al preminente interesse del minore, poiché vorrebbe dire che le istituzioni di carattere privato sono migliori di quelle pubbliche".
Pertanto, e in conclusione, laddove sussista conflitto dei genitori separati sulla frequenza dei figli tra scuola privata e pubblica, secondo il Tribunale di Milano, e in mancanza di evidenti controindicazioni, "la decisione dell'Ufficio giudiziario non può che essere a favore dell'istruzione pubblica".
Vale la pena ricordare in linea generale un elemento ovvio: la separazione rende i coniugi necessariamente più poveri (o comunque meno abbienti) di prima. Le scelte operate in regime di convivenza (sulla scuola, sulle attività sportive, sulle attività ludico-ricreative) non sempre quindi possono essere portate avanti.
MARZO 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.