


Ritardata diagnosi da patologia: si al risarcimento.
Il caso: Un bambino lamenta forti dolori addominali con vomito e viene accompagnato dai genitori al Pronto soccorso. Dopo una consulenza pediatrica e chirurgica viene dimesso. Come terapia viene prescritto un antidolorifico.
I sintomi peggiorano e i genitori portano di nuovo il bambino al P.S. che viene questa volta ricoverato e sottoposto ad ulteriori accertamenti. Successivamente viene operato d'urgenza per appendicite acuta e diffusa peritonite.
I genitori si rivolgono al tribunale per chiedere alla ASL il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'iniziale errore diagnostico dei sanitari. In particolare segnalano che se l'attacco di appendicite fosse stato subito riconosciuto, l'interevento sarebbe stato effettuato in laparoscopia, con tecnica quindi meno invasiva e minori rischi per il paziente, evitando inoltre cicatrici e aderenze.
La sentenza: il Tribunale (Taranto, sentenza n.21/2016) accoglie la domanda risarcitoria. Anche la ritardata diagnosi costituisce errore medico e può dar diritto al risarcimento se si configurano dei danni a carico del paziente (come nella fattispecie). Inoltre per ricollegare un evento lesivo ad un atto medico colposo occorre che sussista tra i due elementi un nesso causale non in termini di certezza ("oltre ogni ragionevole dubbio", come deve avvenire in sede penale) ma semplicemente di rilevante probabilità. Di qui la condanna dell'Asl a risarcire il danno.
Gennaio 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Moglie concepisce il figlio con altro uomo: si al risarcimento del danno a favore del marito
Il caso: una moglie, adultera, concepisce un figlio con l'amante. Nega ogni relazione extraconiugale e illude il marito, attribuendo al coniuge la paternità del neonato, ma viene smentita dagli accertamenti genetici eseguiti nell'ambito dell'azione di disconoscimento.
Il marito ricorre in giudizio dove chiede, fra le altre cose, di essere risarcito per i danni (di natura non patrimoniale) che gli sono derivati dal comportamento della moglie.
La sentenza: La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 19/10/2011, condanna la donna al risarcimento dei danni per illecito endo-familiare (trattasi di danni di natura non patrimoniale, conseguenti alla violazione di doveri che nascono col matrimonio, da cui derivi la lesione di diritti inviolabili della persona).
Nella fattispecie la Corte ritiene che la donna, con la sua condotta, non ha semplicemente violato l'obbligo di fedeltà (articolo 143 codice civile), ma ha anche offeso gravemente la dignità e l'onore onore del marito (tenuto anche conto delle circostanze in cui si sono verificati gli eventi, ovvero in ambito provinciale).
La fattispecie in esame, di recente introduzione giurisprudenziale, e molto dibattuta in ambito giuridico, va sotto il nome di illecito endo-familiare. Va detto che non ogni violazione dei doveri coniugali porta all'ipotetico risarcimento del danno, ma solo le fattispecie più gravi, quando viene leso un diritto fondamentale della persona, di rango costituzionale.
Ottobre 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Fine della convivenza. Nessun diritto alla restituzione di somme versate nel corso della stessa
Il caso: due persone convivono per cinque anni e da questa relazione nasce anche un figlio.
Finita la convivenza l'uomo sollecita alla compagna la restituzione di una somma consistente (60.000 euro).
Sostiene di averla versata nel corso del tempo sul conto corrente intestato alla donna, con la sola finalità di farle amministrare i risparmi nella maniera più proficua.
Lei argomenta di avere rinunciato al proprio lavoro, molto remunerativo, per seguire il compagno all'estero. La somma ricevuta dal convivente avrebbe quindi rappresentato una sorta di compensazione per il mancato guadagno.
Tribunale e Corte d'Appello danno ragione all'uomo, ma non la Cassazione.
La sentenza: La Corte (sentenza 22/1/2014 n.12779) ritiene che "eventuali contribuzioni di un convivente all'altro vanno intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo. I doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio refluiscono, secondo un orientamento di questa Corte ormai consolidato, sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza".
In sostanza se un convivente contribuisce a favore dell'altro adempie semplicemente al proprio dovere di assistenza morale e materiale, nell'ambito del rapporto affettivo che si è venuto a creare con la convivenza more uxorio..
E non ha alcun diritto ad alcuna restituzione nel momento in cui la convivenza abbia a cessare.
La pronuncia è nel solco di altri precedenti in materia di così dette obbligazioni naturali.
Gennaio 2014
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.