


Il caso: Muore un uomo. L'ex moglie, superstite, fa ricorso al Giudice per ottenere una quota della pensione di reversibilità del medesimo (rapportata all'assegno che riceveva mensilmente dal defunto, in seguito ad accordo privato, non ufficializzato, intervenuto tra i coniugi all'udienza di comparizione personale nel giudizio di divorzio)
Il Tribunale le riconosce una quota pari al 30%, la differenza (pari al 70%) viene assegnata alla persona con cui il defunto aveva contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio. Questa ricorre in Appello e successivamente in Cassazione, vantando il diritto sull'intera pensione di reversibilità.
La sentenza: la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25053/ 2017, ha accolto il ricorso del coniuge (contro l'ex, quindi) con queste motivazioni:
-" l'ex moglie non era titolare di assegno divorzile, in quanto l'importo corrispostole mensilmente dall'ex marito non aveva costituito oggetto di determinazione giudiziale, ma di un accordo intervenuto tra i coniugi all'udienza di comparizione personale nel giudizio di divorzio"
In definitiva si è stabilito il principio per cui si può attribuire una quota della pensione di reversibilità all'ex coniuge solo nel caso in cui questi sia titolare di assegno divorzile determinato dal Giudice (cioè tradotto in sentenza, e quindi ufficializzato dalle parti). Non è sufficiente un accordo privato, benché adempiuto spontaneamente
Ottobre 2017
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Stepchild adoption: i Tribunali anticipano il Legislatore
Il caso: due donne italiane convivono per alcuni anni alle Canarie (e una delle due dà alla luce una bambina, tramite fecondazione assistita). Si sposano nel 2009 in Spagna e l'anno successivo il coniuge della madre biologica adotta la bambina (ormai dodicenne), come consentito dalla legge di quel Paese.
Successivamente divorziano e la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambe.
Nel 2013 una delle due donne chiede al Tribunale per i Minorenni di Milano il riconoscimento agli effetti civili interni dell'ordinanza di adozione spagnola.
La richiesta viene respinta in primo grado.
La sentenza: in Appello i Giudici ribaltano la decisione (pronuncia del giorno 16 ottobre 2015).
La Corte ritiene infatti che con l'adozione si realizzi l'interesse della figlia che "è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l'originario progetto di genitorialità condivisa, nell'ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile".
Per completezza va detto che nel contempo è stata rigettata la domanda di riconoscimento e trascrizione del matrimonio e della successiva sentenza di divorzio.
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.
Fare il genitore è un dovere. Pena, il risarcimento dei danni
Il caso: la figlia naturale cita in giudizio il padre chiedendo di essere risarcita per i danni derivanti da omesso mantenimento, assistenza e istruzione, ritenendolo responsabile di non avere adempiuto ai doveri genitoriali. L'uomo, fra le altre cose, viene condannato dalle Corti di Merito al pagamento di euro 50.000 a titolo di risarcimento e ricorre quindi in Cassazione.
La sentenza: la Corte di Cassazione (pronuncia n.3079/2015) respinge il ricorso del padre.
Per quanto qui rileva, la Corte conferma la condanna al risarcimento in favore della figlia, sulla base di queste argomentazioni. "Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di una figlia integra da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e determina, dall'altro, un' immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (in particolare articoli 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela."
Di qui la conferma del risarcimento del danno, in senso lato, morale. Questa fattispecie, di recente introduzione giurisprudenziale, va sotto il nome di illecito endo-familiare.
Febbraio 2015
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